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RCAuto obbligatoria anche per i veicoli fermi

Nuova normativa sulle assicurazioni – RCAuto obbligatoria per tutti i veicoli, anche quelli fermi in garage. È una direttiva Europea

In data 13/12/2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi è divenuto legge a tutti gli effetti il D. Leg.184 del 22 novembre 2023 che presenta sostanziali modifiche al regime delle assicurazioni per i veicoli a motore.

Occorre osservare, tuttavia, che l’entrata in vigore di tale legge è stata posticipata al 30 giugno 2024.

In osservanza della  direttiva europea n.2021/2118 del 24/11/21 il decreto legislativo di cui sopra afferma che:

 “L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”.

Cosa cambia

L’articolo 2 del decreto ha poi modificato l’articolo 1, comma 1, lettera rrr) del Codice delle assicurazioni private, dando vita a una nuova definizione del termine “veicolo”. Nello specifico ai fini assicurativi l’obbligo RCA interessa:

  • qualsiasi veicolo a motore alimentato esclusivamente da una forza meccanica che circola sulla superficie terrestre, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
  • qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui sopra, indipendentemente dal fatto che sia agganciato o meno;
  • i veicoli elettrici leggeri (come monopattini, segway, ecc…) che verranno individuati più avanti da uno specifico decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministro dell’Interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184.

Chi è escluso dall’RCAuto obbligatoria

Ci sono alcuni veicoli che, a oggi, sono esclusi dall’obbligo assicurativo. Nello specifico non devono avere una polizza per la responsabilità civile i veicoli:

  • formalmente ritirati dalla circolazione;
  • le sedie a rotelle destinate esclusivamente a essere utilizzate da persone con disabilità fisiche;
  • le biciclette a pedalata assistita (dal momento che non sono alimentate esclusivamente da forza meccanica);
  • per i quali è temporaneamente o permanentemente vietato l’uso a seguito di un provvedimento adottato dall’autorità competente;
  • non idonei all’uso come mezzi di trasporto, anche solo potenziale;
  • il cui utilizzo è stato volontariamente interrotto in seguito a una comunicazione inviata all’impresa di assicurazione ai sensi del DPR 445/2000.

Rimane la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo. Anche attraverso più proroghe consecutive da comunicare all’impresa assicuratrice entro 10 giorni dalla scadenza della sospensione, con durata massima fino a 10 mesi.

Invece, per motoveicoliciclomotoriautoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri il termine di comunicazione è ridotto a 5 giorni e non può avere una durata superiore a 11 mesi.

Da quanto visto sopra deriva il fatto che sembrerebbe obbligatoria l’RCAuto per  tutti i veicoli utilizzati conformemente alla funzione di mezzi di trasporto, che si trovano anche in aree diverse dalle strade pubbliche, i quali devono avere un’ assicurazione RCAuto, perché considerati in grado di causare danni a terzi, indipendentemente dal fatto che siano fermi o in movimento.

A questo punto ci si pone una domanda

l’RCAuto è obbligatoria anche per i veicoli fermi in un garage chiuso e quindi non accessibile al privato?

Da una parte c’è chi sostiene di sì, in ossequio alla norma di cui sopra che parla di veicolo a motore senza distinzione di terreno,  sia esso fermo o in movimento; esso significherebbe che l’obbligo è esteso anche a quei veicoli che si trovino in box privati e chiusi.

Dall’altra parte c’è chi sostiene di no, in quanto un’analisi attenta del Decreto Legislativo 22/11/23 n.184, in vigore dal 23 dicembre 2023, smentisce categoricamente questa informazione, dimostrando che sia il decreto italiano che la Direttiva Europea n.2021/2118 del 24/11/21, da esso recepita, non menzionano affatto garage o box.

Il testo del decreto afferma chiaramente che l’obbligo di assicurazione si applica solo quando il veicolo è utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto al momento dell’incidente. Il termine “terreno” menzionato nel decreto si riferisce al luogo fisico in cui il veicolo è in movimento, escludendo esplicitamente garage e box.

Quale è l’interpretazione giusta?

A parere mio la seconda, in quanto occorre risalire alla ratio della norma che è quella di salvaguardare l’incolumità fisica e la proprietà pubblica dalle conseguenze di eventuali fatti dannosi per la collettività; si pensi, ad esempio, a una macchina parcheggiata in un cortile privato di un palazzo che prenda fuoco per qualsivoglia motivo, o un veicolo parcheggiato in strada pubblica o privata che possa essere soggetto involontario di fatti dannosi come urti etc.

La normativa obbliga l’assicurazione a carico anche di veicoli non circolanti proprio per questi motivi, cioè la possibilità astratta di causare danni che non siano coperti da polizza assicurativa.

Se prendiamo per buona questa teoria, ecco che l’aspetto dirimente della questione diventa non la distinzione tra luogo pubblico e privato, ma tra luogo privato accessibile al pubblico e luogo privato non accessibile al pubblico, cioè l’astratta possibilità di causare danni a terzi.

In tale senso mi sembrerebbe logico concludere che chi abbia un veicolo fermo, in una proprietà privata non accessibile al pubblico (poniamo l’esempio di un garage in una casa monofamiliare) non sia soggetto all’assicurazione obbligatoria, mentre in un posto auto all’interno di un condominio sicuramente si.

Rimane l’incertezza nel caso di un box chiuso in un condominio. Esso non è accessibile al pubblico ma in caso di incendio dello stesso potrebbe causare danni alle proprietà altrui oltre a quelle comuni.

In tal senso è auspicabile che prima dell’entrata in vigore della legge vengano precisate le linee guida  della normativa.

Testo: Avv. Sergio Santacchi

8 Responses

  1. Vista così sembrerebbe non cambi molto per chi ha una proprietà privata in cui custodire il mezzo. Vediamo se prima dell’entrata in vigore arriveranno tutti i chiarimenti necessari

    1. Siamo tutti trepidanti per gli attesi chiarimenti. Ad oggi non è chiaro se chi custodisce un mezzo a motore in una proprietà privata, debba o meno pagare l’assicurazione. Tutto fa presupporre di si, anche se ci auguriamo sia fatta differenziazione tra proprietà privata ma accessibile al pubblico, proprietà privata all’interno ad esempio di un condominio o proprietà privata intesa come una villetta unifamiliare.

  2. la normativa è sicuramente soggetta ad interpretazione e non è ancora chiaro quale sarà il sistema di controllo che l’amministrazione pubblica attuerà per incrociare i dati dei milioni di veicoli immatricolati, con le coperture assicurative attive o mancanti. Un sistema tutt’altro che di facile applicazione

    1. Credo che qui non si parli solamente di veicoli immatricolati ma di tutti i mezzi a motore anche non targati (tipo moto da cross), di veicoli storici che magari sono stati restaurati ma non si è più in possesso di targa e immatricolazione, di vecchi motorini conservati che all’epoca non avevano bisogno della targa per circolare ecc. ecc

      1. CI SONO DELLE DEROGHE CHE RIGUARDANO : I MEZZI RADIATI E NON PIU ISCRITTI AL PRA – MEZZI SEQUESTRATI O CONFISCATI – MEZZI NON PIU IDONEI ALLA CIRCOLAZIONE (I ROTTAMI SENZA MOTORE,O PARTI MECCANICHE)
        QUINDI I MEZZI NON IMMATRICOLATI NON ERANO E NON SARANNO SOGGETTI A COPERTURA ASSICURATIVA

        1. Le casistiche dei mezzi non immatricolati sono ben più ampie di quelli sopra descritti. L’esempio sono le moto da competizione, i vari motorini che all’epoca potevano circolare senza targa o addirittura le moto che sono state restaurate, ma sprovviste di regolari documenti di immatricolazione.

  3. Lasciando il mezzo in un parcheggio condominiale, se ci fosse stato un problema (incendio) il danno sarebbe comunque stato ripagato, dal proprietario o dall’assicurazione.
    Anche uscisse l’obbligo di assicurarla, i controlli in un giardino condominiale non potrebbero avvenire essendo area privata quindi l’obbligo è di nuovo relativo e come prima starà al proprietario dormire sonni tranquilli o rischiarsela e non pagare l’assicurazione.

    1. Il principio della assicurazione obbligatoria, credo si rifaccia proprio a questo: chi ripaga il danno? È vero che la responsabilità è del proprietario, ma se il danno è ingente e il proprietario non ha possibilità economica, chi copre in toto le spese?

      Con il registro delle omologazioni e dei controlli incrociati, potrebbero risalire alla proprietà del mezzo. Certo difficilmente potrebbero fare controlli nelle proprietà private, però se tizio risulta intestatario di un mezzo che non è stato radiato o ritirato dalla circolazione, dovrà in qualche modo dimostrare che fine ha fatto il mezzo!

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